Il Decreto Legislativo 81/2008 definisce il datore di lavoro come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o il soggetto che comunque ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Il datore di lavoro è il primo responsabile aziendale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro a carico dei lavoratori dipendenti. Le responsabilità non delegabili del datore di lavoro definite nell’art. 17 del Decreto sono:
- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Altre responsabilità che possono essere delegate ad uno o più dirigenti, mediante procura scritta (art. 18 del Decreto) sono:
- la nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- la designazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, nonché degli addetti al primo soccorso;
- la fornitura ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- la predisposizione delle misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- la continua e documentata richiesta circa l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- l’invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
- l’adozione di misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e la disponibilità e la certa informazione sulle istruzioni stabilite affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- la fornitura ai lavoratori di un’effettiva informazione e formazione sui rischi specifici della loro mansione;
- l’adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
- la convocazione della riunione periodica nelle unità produttive con più di 15 lavoratori;
- l’aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

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